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Incentivi alla produzione di energia da impianti solari fotovoltaici: in GURI il nuovo decreto
Raggiunge l’ufficialità, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto interministeriale dello Sviluppo economico e dell’Ambiente che introduce il quarto Conto Energia, ovvero il nuovo regime di incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. Nessuna modifica rispetto al testo firmato dai ministri Romani e Prestigiacomo lo scorso giovedì 5 maggio.
Il decreto si applicherà agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.
Piemonte, incentivi per riqualificare l’offerta turistica
Le piccole imprese piemontesi attive nel comparto turistico possono ottenere un finanziamento a tasso agevolato grazie alla legge regionale 18/99.
Si possono agevolare gli investimenti destinati alla costruzione, ampliamento e miglioramento delle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere) esistenti, inclusi i campeggi e i villaggi turistici, oppure la ristrutturazione di immobili esistenti per creare nuove strutture ricettive o, ancora, la realizzazione di nuove strutture alberghiere in edifici individuati come dimore storiche.
Il finanziamento agevolato copre fino al 100% del programma d’investimento e viene erogato in un’unica soluzione da una banca convenzionata con la Finanziaria regionale Finpiemonte.
Le condizioni variano a seconda della strategicità dell’intervento: per programmi prioritari l’aiuto è costituito per il 70% da fondi regionali a tasso zero e per il 30% da fondi bancari a tasso convenzionato.
Per programmi non prioritari il rapporto si inverte: 40% e 60%.
La durata del finanziamento non può superare cinque anni per importi sino a 300 mila euro: oltre tale soglia l’azienda beneficiaria potrà optare fra cinque e otto anni di durata.
Tra le spese ammissibili sono inclusi i lavori edilizi, l’adeguamento o la realizzazione degli impianti termoidraulici, elettrici e tecnologici (con particolare attenzione a interventi per il risparmio energetico), l’acquisto di attrezzature, arredi, hardware e software, la realizzazione di servizi complementari all’offerta turistica (centri benessere, piscine, impianti sportivi, parcheggi), l’adozione di interventi che migliorino l’accessibilità e la fruibilità delle strutture, ad esempio per i disabili, e l’adeguamento anti-incendio delle strutture.
Sempre in Piemonte è attesa, a breve, l’apertura del bando dedicato al settore termale.
La misura presenta caratteristiche analoghe a quella sul turismo e incentiva tramite finanziamenti agevolati i programmi di investimento di importo compreso fra 100 mila euro a 1,2 milioni tesi a riqualificare l’offerta ricettiva in ambito termale.
IL SOLE 24 ORE
Francesco Di Marco
Marche, contributi per le imprese
Le imprese iscritte nel registro della Camera di Commercio di Ancona e operanti in tutti i settori, nonché le loro cooperative e consorzi, possono sempre beneficiare di contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro in caso di progetti di certificazione integrati, per agevolare le spese effettivamente sostenute e documentate per l’ottenimento di un sistema:
- di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS);
- di responsabilità sociale (SA 8000);
- della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001).
Lo strumento opera a sportello.
Eurogroup – Settore Finanza Agevolata
Appalti ai minimi storici nel primo quadrimestre 2011
Il primo quadrimestre 2011 si chiude con un segno fortemente negativo, -40,6% in valore rispetto al 2010. Nel mese di aprile -50,4% in valore rispetto allo stesso mese del 2010. Questi in estrema sintesi i dati dell’osservatorio OICE-Informatel pubblicati con l’aggiornamento al 30 aprile 2011.
Nel mese appena trascorso le gare per servizi di ingegneria e architettura sono state 304 (di cui 48 sopra soglia) per un importo complessivo di soli 54,0 milioni di euro (40,5 sopra soglia). Rispetto ad aprile 2010 il numero dei bandi rilevati nel mese corrente scende dell’11,9% (+50,0% sopra soglia e -18,2% sotto soglia) e il loro valore scende, come detto, del 50,4% (-57,3% sopra soglia e -4,3% sotto soglia).
Complessivamente, nei primi quattro mesi del 2011 sono state indette 1.446 gare (di cui 150 sopra soglia) per un valore di 168,2 milioni di euro (120,7 sopra soglia). Il confronto con il primo quadrimestre 2010 è fortemente negativo: il numero delle gare sale del 9,2% (+19,0% sopra soglia e +8,2% sottosoglia), il loro valore scende del 40,6% (-47,7% sopra soglia e -9,8% sotto soglia).
Rispetto alla media del valore messo in gara nei primi quattro mesi degli ultimi cinque anni nel 2011 si perdono più di 100 milioni di euro, non tenendo conto della dinamica inflativa settoriale, occorre risalire al primo quadrimestre del 2000 per trovare un valore inferiore.
Il quadro è reso più difficile dal livello raggiunto dai ribassi con cui le gare vengono aggiudicate: in base ai dati raccolti al 30 aprile il ribasso medio sul prezzo a base d’asta, per le gare indette nel 2010, è al 41,1% (era al 41,6% a fine marzo). Il ribasso si spinge al 65% nell’aggiudicazione di una gara pubblicata dal comune di Medole (MN) per la direzione lavori, misurazione, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, relativamente alla ristrutturazione di Palazzo Ceni – II lotto, con un importo a base d’asta di 139.000 euro, aggiudicata per 48.166 euro.
“I dati dell’osservatorio del primo quadrimestre confermano che non si arresta la contrazione del mercato pubblico – ha dichiarato il presidente OICE Braccio Oddi Baglioni. Continua quindi il disimpegno della Pubblica Amministrazione dagli investimenti in infrastrutture, ma guardare solo il capitolo della spesa senza considerare quello degli investimenti produttivi è miope e sbagliato, forse si miglioreranno i bilanci pubblici ma si strangola un intero settore, non solo quello dei progettisti ma tutto il settore delle costruzioni. L’auspicio è che dal Decreto Legge Sviluppo, varato giovedì scorso, possano derivare anche benefici in termini di risorse da recuperare e di incentivi per fare ripartire il settore.
Per il resto, relativamente alle modifiche al Codice dei contratti pubblici, – ha continuato il presidente OICE – il provvedimento rappresenta solo un primo passo nella direzione di rendere più trasparenti e aperte al mercato le procedure che riguardano l’aggiudicazione degli appalti pubblici e per dare un po’ di respiro ai progettisti in questo momento di crisi. Mi riferisco alla proroga al 31 dicembre 2013 delle norme che agevolano i progettisti a partecipare alle gare di appalti presentando i requisiti sui tre/cinque migliori anni del quinquennio/decennio; all’innalzamento da 100.000 euro alla soglia comunitaria di 193.000 euro del limite per procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di servizi (oltre che di lavori e forniture), anche in questo caso in via transitoria fino a tutto il 2013; alla verifica on line dei requisiti dichiarati dalle imprese appaltatrici in gara e trasmissione da parte delle stazioni appaltanti alla Banca Nazionale dei dati dei contratti pubblici (presso l’Autorità), dei certificati dei servizi svolti risolvendo molti problemi fonte di contenzioso; all’obbligo per le stazioni appaltanti di predisporre i bandi sulla base di modelli-tipo approvati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con il parere del Ministero delle Infrastrutture. È auspicabile – ha concluso Braccio Oddi Baglioni – che nell’iter di conversione del decreto si possano introdurre le ulteriori misure che mancano per completare il processo di semplificazione avviato dal ministro Matteoli”.
Fonte: OICE
Il Durc incompleto o irregolare non causa l’esclusione dalla gara
La condotta dell’impresa deve essere valutata in modo autonomo dalla Stazione appaltanteIncompletezze e irregolarità del Durc non provocano sempre l’esclusione dalle gare. La mancata pronuncia di uno degli enti preposti al rilascio o la presenza di indizi su possibili anomalie non causano necessariamente l’estromissione dell’impresa, il cui comportamento deve essere valutato in modo autonomo dalla Stazione Appaltante
È giunto a queste conclusioni il Consiglio di Stato, che con due pronunce, emesse tra gennaio e febbraio, ha aperto nuovi scenari sulla regolarità contributiva.
Con la sentenza 83/2011 il CdS ha stabilito che può aggiudicarsi un appalto l’impresa che ha presentato un Durc incompleto, ma privo di accertamenti negativi. Nel caso specifico, il documento unico di regolarità contributiva era privo del nulla osta da parte dell’ufficio Inps locale.
Il Durc assume la valenza di dichiarazione di scienza. Per la sua natura dichiarativa si colloca tra gli atti di attestazione e certificazione redatti da pubblici ufficiali. Il rilascio del documento senza la pronuncia di uno degli enti tenuti alla sua emissione non impedisce di considerare certificata in modo implicito la regolarità contributiva.
Il CdS ha poi puntualizzato cha la Stazione appaltante non può disporre automaticamente l’esclusione dalle gare, neanche in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi.
I giudici sono tornati sull’argomento con la sentenza 789/2011, con cui è stato chiarito che l’analisi dei requisiti generali per la partecipazione alle gare, tra cui rientra la regolarità contributiva e previdenziale, costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte della Stazione appaltante.
Gli aspetti che emergono dal Durc assumono il rilievo di elementi indiziari. Se da una parte devono essere tenuti in considerazione, dall’altra non esauriscono l’ambito di accertamento delle violazioni gravi.
Il CdS ha poi ribadito che deve essere ammessa alle procedure di gara e affidamento l’impresa che, dopo una violazione accertata con sentenza passata in giudicato, abbia regolarizzato la propria posizione pagando le somme dovute.
edilportale.com
Sicurezza sul lavoro: il titolare dell’azienda non è sempre responsabile
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 03.02.2011 n° 4106 (Manuela Rinaldi)
l titolare dell’azienda non è sempre responsabile in caso di infortunio sul lavoro, soprattutto se il direttore dello stabilimento ha i poteri in materia di prevenzione antinfortunistica.
La Suprema Corte torna su uno degli argomenti “caro ai giuslavoristi”, ovvero quello della sicurezza sul lavoro e della responsabilità in caso di eventi infortunistici, stabilendo, con la sentenza 3 febbraio 2011, n. 4016, che il titolare dell’azienda, il quale operi in diverse sedi, non è responsabile dell’infortunio occorso ad un dipendente, se il direttore dello stesso stabilimento aveva i poteri di decisione e di spesa sufficienti al fine di evitare l’incidente. In tal caso, infatti, sarà il responsabile dell’unità produttiva che risponderà penalmente nei limiti di quelli che sono gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni. Nella sentenza oggetto di commento i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da un datore di lavoro, il quale era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per l’infortunio occorso ad un operaio caduto da una scala, risultata essere non sicura, bocciando nel contempo la decisione supportata dalla Corte di merito per cui non sussisteva una delega a favore del direttore e non era stato, nemmeno, nominato un responsabile per la sicurezza.
Nello specifico la Corte ha affermato la distinzione tra il datore di lavoro in senso giuslavoristico e il datore di lavoro prevenzionale, conseguendo da ciò che il direttore dello stabilimento può essere qualificato come datore di lavoro, ai fini della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nel momento in cui gli vengano attribuiti i poteri e le disponibilità finanziarie atte ad assolvere gli obblighi in tale materia.
La Corte, nella decisione de qua non ha ritenuto necessaria la rigorosa prova della sussistenza di una delega al direttore dello stabilimento, in quanto lo stesso è da ritenersi responsabile a titolo originario e non per delega.
In pratica, secondo i giudici, è necessario accertare quale sia il soggetto che, in sostanza, deve essere qualificato datore di lavoro al fine di affermare la responsabilità in caso di sicurezza sul lavoro; per gli stessi deve, appunto, essere considerato datore colui che, in base al tipo a alla organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità della stessa oppure della unità produttiva distaccata in quanto detentore dei poteri decisionali al fine della gestione dello stabilimento.
Da ciò appare di fondamentale importanza, per i titolari di azienda che intendano “essere sollevati” dalle responsabilità in merito alla sicurezza, delegare un direttore di impianto con criteri corretti, e nello specifico:
*poteri ed autonomia di spesa;
*poteri ed autonomia di decisione;
*corretta delega (la quale dovrebbe essere in forma scritta, ma che, secondo il pensiero dei giudici della Corte nella sentenza in oggetto, pare essere irrilevante rispetto ai sopra citati punti).
(Altalex, 25 febbraio 2011. Nota di Manuela Rinaldi)
Approvato in Europa il Nuovo Regolamento per i Prodotti da Costruzione
Ha applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati Membri a differenza delle Direttive che vanno accolte nell’ordinamento legislativo da apposite leggi. Tuttavia buona parte delle norme che esso fissa saranno valide dal 1° luglio 2013. Parliamo del Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) che sostituisce la CPD-Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e che governerà il mondo dell’edilizia per il prossimo futuro con una particolare attenzione, come obiettivo, alle piccole e alle microimprese, alla difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori e dell’ambiente. Ecco il comunicato del Parlamento europeo che ne annuncia l’approvazione. In allegato il testo provvisorio approvato, in attesa di quello definitivo.
Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato lo scorso 18 gennaio il Regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei Prodotti da Costruzione all’interno dell’Unione Europea abrogando al contempo la CPD-Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE. Gli emendamenti adottati in plenaria sono il risultato di un compromesso tra Parlamento e Consiglio d’Europa e riguardano i seguenti aspetti.
Dichiarazione di prestazione: dovrà dichiarare almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione relativa all’uso o agli usi previsti. Una copia della dichiarazione di prestazioni sarà fornita sotto formato cartaceo o elettronico. Una copia cartacea sarà fornita al destinatario del prodotto che ne fa richiesta.
Salute, sicurezza e ambiente. Per valutare e prestazioni di un prodotto da costruzione, occorrerà prendere conto degli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza che implica l’utilizzazione del prodotto nel corso del suo ciclo di vita.
Le opere edili nel loro insieme e nelle loro parti devono essere adatte all’utilizzo previsto, tenendo conto della salute e della sicurezza delle persone durante tutto il ciclo di vita delle stesse opere. Devono essere progettate e costruite in maniera da non costituire, durante tutto il ciclo di vita, una minaccia per l’ambiente, l’igiene o la salute o la sicurezza dei lavoratori. Devono essere concepite, costruite e demolite in maniera da assicurare un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e, in particolare, permettere il riutilizzo o la riciclo delle opere da costruzione.
La definizione interpretativa di “processo non di serie” da applicarsi ai diversi prodotti da costruzione coperti dal Regolamento dovrà essere elaborata dalla Commissione di concerto con il Comitato Permanente della Costruzione.
Sostanze pericolose. Il testo precisa che, qualora sia necessario, la dichiarazione di prestazione dovrà essere completata da informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose del prodotto da costruzione al fine di migliorare le possibilità di costruzioni sostenibili e di facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell’ambiente. Queste informazioni, al di là di altri obblighi relativi alla dichiarazione di sostanze pericolose, vanno incluse nella dichiarazione di prestazione in modo da poter raggiungere tutti gli utilizzatori dei prodotti da costruzione. Le informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose devono essere limitate anzitutto alle sostanze citate negli articoli 31 e 33 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach). Tuttavia i bisogni specifici di informazione sul contenuto di sostanze pericolose dei prodotti da costruzione vanno esaminati ulteriormente al fine di completare la gamma delle sostanze coperte per assicurare un alto livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano prodotti da costruzione e gli utenti delle opere edili, ivi incluso il riciclo e/o i requisiti di riutilizzo di parti o materiali.
Procedure semplificate: condizioni vanno definite per l’utilizzo di procedure semplificate per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione, senza diminuirne il livello di sicurezza. I produttori che ricorreranno a queste procedure devono dimostrare che soddisfano queste condizioni. Al fine di rafforzare l’effetto delle misure di sorveglianza del mercato, tutte le procedure semplificate previste nel Regolamento per valutare e prestazioni dei prodotti da costruzione non possono applicarsi che alle persone fisiche o legali che fabbricano i prodotti che immettono sul mercato.
Marcatura CE: la marcatura CE sarà seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta, il nome e l’indirizzo del produttore o il marchio identificativo che permette l’identificazione del nome e dell’indirizzo del produttore in maniera facile e certa.
Punti di contatto prodotto: questi devono essere in grado di adempiere i loro compiti (informazioni) evitando conflitti di interesse, in particolare per quanto riguarda le procedure d’accesso alla marcatura CE. Gli Stati membri devono assicurare che le risorse destinate ai punti di contatto prodotto siamìno sufficienti.
Norme armonizzate: gli organismi europei di normalizzazione devono assicurarsi che le diverse categorie di attori siano rappresentate in maniera giusta ed equa in tutte le istanze del processo di sviluppo normativo delle norme armonizzate. Quando possibile, si dovrà elaborare un metodo uniforme europeo per l’attestazione di conformità ai requisiti fondamentali riportati nell’Allegato 1.
Contenuto del Documento europeo di valutazione (European Assesment Document): in un documento europeo di valutazione devono figurare almeno una descrizione generale del prodotto da costruzione, la lista delle caratteristiche essenziali pertinenti per l’utilizzo previsto e convenute tra il fabbricante e l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB) come pure i metodi e i criteri per valutare la prestazione del prodotto in relazione a quelle caratteristiche essenziali.
Requisiti per i TAB-Technical Assessment Bodies/Organismi di valutazione tecnica: i TAB devono rendere pubblici il loro organigramma e i nomi dei membri dei loro organismi decisionali. L’organizzazione dei TAB deve come minimo portare avanti i seguenti compiti: (a) organizzare il coordinamento dei TAB e se necessario assicurare cooperazione e consultazione con gli altri portatori di interesse e (b) assicurare che l’esempio di buone pratiche siano da condividere tra i TAB per promuovere una maggiore efficienza e miglior servizio all’industria.
I TAB devono formare un’organizzazione supportata da finanziamenti dell’Unione, quando possibile, per coordinare procedure per la stesura di modelli di Documenti europei di valutazione e per l’emissione di Valutazioni Tecniche europee assicurando la trasparenza e la necessaria confidenzialità di tali procedure.
Atti delegati: La Commissione sarà abilitata ad adottare atti delegati che precisano le condizioni di utilizzo dei siti internet per comunicare il contenuto della dichiarazione di prestazione.
Rapporto della Commissione: il Rapporto deve riportare sull’applicazione dell’articolo 37 (Ricorso alle procedure semplificate per le microimprese).
Tre anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento la Commissione dovrà stabilire i bisogni specifici di informazione sul contenuto di sostanze pericolose dei prodotti da costruzione al fine di estendere eventualmente gli obblighi di informazione ad altre sostanze e fare rapporto al Parlamento e al Consiglio. Nella sua valutazione la Commissione dovrà tener conto in particolare della necessità di assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che impiegano prodotti da costruzione e degli utilizzatori degli stessi, con particolare riferimento al riciclo e/o agli obblighi di riutilizzo parti o materiali. Questo Rapporto sarà corredato da appropriate proposte legislative entro un limite di due anni.
Il Regolamento entra in vigore formalmente entro 20 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Tuttavia molte delle sue disposizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2013 dando tempo alle aziende di adeguarsi a esso.











