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Obbligo di Certificazione per gli Istituti di Vigilanza
Cliclavoro: on line il nuovo portale pubblico per il lavoro
Dal 22 ottobre è on line Cliclavoro, il nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzato per favorire e migliorare l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e il raccordo tra i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
L’obiettivo principale è garantire a tutti gli operatori del “sistema lavoro” un accesso semplice ed immediato ad un catalogo completo e dettagliato di informazioni e servizi per il lavoro, disponibili in un sistema informativo condiviso e cooperativo.
Attraverso il portale, cittadini ed imprese possono, autonomamente o tramite un intermediario, pubblicare candidature ed offerte di lavoro ed effettuare ricerche per entrare in contatto con chi cerca o offre lavoro attraverso il link diretto ai servizi. Tra le novità del portale, la vetrina delle opportunità per lavorare nelle pubbliche amministrazioni, la banca dati dei percettori di sostegno al reddito e un’area informativa e di comunicazione (newsletter, rassegna stampa periodica, sondaggi).
Saranno inoltre disponibili: il sistema di ricerca e georeferenziazione dei servizi pubblici e privati per il lavoro, il servizio delle Comunicazioni Obbligatorie, compreso l’invio del Prospetto informativo sul collocamento mirato e le comunicazioni del settore marittimo (UNIMARE), la Rete Eures, la gestione informatica delle liste per stranieri Flexi.
Cliclavoro sarà presente anche sui principali social network (Facebook, Twitter, LinkedIn) e presto accessibile tramite versione mobile da cellulari smartphone.
Documentazione di cantiere: ponteggi e castelli di carico, una guida aggiornata
Sono molti i documenti che devono essere compilati e tenuti all’interno di una cantiere edile: per semplificare questo aspetto non secondario della gestione della sicurezza nel comparto edile, PuntoSicuro ha già presentato la guida dal titolo “ Documentazione di Cantiere”, pubblicata sul sito del Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo e elaborata dal Coordinamento regionale dei CPT della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese).
Questa guida – aggiornata al 30 maggio 2011 – offre brevemente un quadro riassuntivo della principale documentazione, relativa alla sicurezza, che deve essere tenuta in un cantiere edile.
Dopo esserci occupati, in precedenti articoli, di alcuni documenti generali (fascicolo tecnico, piano di lavoro, dichiarazione di conformità, richiesta di verifiche periodiche, registro di controllo, …) e della documentazione relativa a impianto elettrico e rumore ambientale, vediamo oggi la documentazione relativa ai ponteggi e castelli di carico.
Libretto e Autorizzazione ministeriale
Il documento, che serve sempre in presenza di ponteggio, è destinato al proprietario/utilizzatore (con riferimento al Decreto legislativo 81/2008 Titolo IV art 131). “Prima della realizzazione del ponteggio verificare la presenza del suo libretto e dell’Autorizzazione Ministeriale”.
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi (Pi.M.U.S.)
È un piano necessario prima di ogni operazione di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV art. 136 All. XXII).
E’ emesso dal datore di lavoro o persona competente dell’impresa addetta al montaggio/smontaggio ponteggi ed è destinato a:
- lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio ponteggi;
- utilizzatori del ponteggio.
La guida ricorda che il PIMUS “deve sempre contenere anche le istruzioni sul corretto uso del ponteggio da parte di tutti coloro che lo utilizzeranno. Qualsiasi modifica/trasformazione del ponteggio deve essere preliminarmente indicata nel Pi.M.U.S”.
Disegno esecutivo del ponteggio
Il documento serve sempre e comunque prima della realizzazione del ponteggio e successive modifiche (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV 134 comma 2 Allegato XXII).
È emesso da una persona competente ( datore di lavoro, preposto) del montaggio del ponteggio ed è diretto al proprietario/utilizzatore.
Si ricorda che “per i ponteggi che non superano i 20 metri di altezza e che sono conformi agli schemi tipo previsti nel libretto e autorizzazione ministeriale deve essere redatto il Disegno Esecutivo (in pianta ed in prospetto) dal quale risultino:
- le generalità e la firma della persona competente che lo ha redatto;
- sovraccarichi massimi per impalcato;
- indicazione degli appoggi e degli ancoraggi”.
Progetto (disegno esecutivo con relazione di calcolo)
Documento che serve prima della realizzazione del ponteggio/castello di carico (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV art 133). È un documento redatto a cura di “architetto o ingegnere abilitati” ed è diretto al proprietario/utilizzatore.
Anche in questo caso si sottolinea che “i ponteggi di altezza superiore ai 20 metri e quelli che non risultano conformi agli schemi di impiego previsti nell’autorizzazione ministeriale e nel libretto del fabbricante, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
- calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
- disegno esecutivo”.
Inoltre è “vietato l’uso promiscuo di elementi strutturali di ponteggio aventi autorizzazioni ministeriali diverse all’interno degli schemi previsti. Negli altri casi (partenze e parapetti di sommità al di fuori degli schemi) occorre un progetto specifico”.
Senza dimenticare che “tutti i castelli di carico non previsti nell’autorizzazione ministeriale devono essere allestiti in base ad un progetto”.
Registro di Controllo
Documento emesso dal costruttore (o in assenza il datore di lavoro) e diretto al proprietario/utilizzatore (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV Allegato XIX Titolo III art. 71 co. 4 b).
La “verifica dei contenuti dell’all. XIX e la sua registrazione può costituire registro di controllo”.
Controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio)
È un documento che serve a fine montaggio (“anche per parti”) ed è emesso dal datore di lavoro/ preposto al montaggio e destinato al proprietario/utilizzatore (D. Lgs. 81/2008 titolo III Art 71, co. 8).
Il “controllo iniziale” dell’art 71 co 8 – da effettuare “dopo l’installazione e prima della messa in esercizio” – serve a verificare il corretto montaggio.
Si ricorda inoltre che “prima del montaggio devono essere effettuati i controlli di singoli elementi (vedi all.XIX, punto 1)”.
Documento relativo ai controlli periodici/straordinari
È un documento che serve “a seconda della programmazione ordinaria della manutenzione del ponte, e per:
- controlli periodici con frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti o in assenza di queste dalle procedure del datore di lavoro;
- controlli straordinari, ogni volta che intervengano eventi eccezionali”.
È emesso dal datore di lavoro tramite personale competente/preposto (in caso di locazione verificare contrattualmente a chi compete l’onere) ed è destinato al proprietario/utilizzatore (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV Allegato XIX Titolo III art. 71 co. 8, co. 9 e Art 137 co. 1).
Queste alcune delle indicazioni riportate nel presente volume:
- “prima del montaggio: devono essere verificati tutti i singoli elementi che compongono il ponteggio (all.XIX, punto 1);
-durante l’uso: successivamente al montaggio del ponteggio, le verifiche della struttura, devono essere effettuate ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungato non utilizzo”. Per concludere ricordiamo che, riguardo al tema delle verifiche periodiche, PuntoSicuro ha pubblicato diversi articoli relativi ai contenuti del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Decreto la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata al 24 gennaio 2012.
Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni,
l’igiene e l’ambiente di lavoro nell’edilizia della Lombardia, “ Documentazione di Cantiere” (formato PDF, 1.08 MB).
Tiziano Menduto
FONTE:punto sicuro.it
Il 9 ottobre è stata celebrata la 61esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro
Ogni giorno in Italia muoiono 3 persone e, di queste, circa 30.000 rimangono permanentemente invalide, mentre sul lavoro si verificano in media oltre 2.000 incidenti, per un totale nel 2010 di 775.374 infortuni: cifre che testimoniano la persistente gravità di un fenomeno che resta una delle principali problematiche del nostro paese, comportando una spesa complessiva di oltre 30 miliardi di euro l’anno. E se tra il 2009 e il 2010 si può parlare di una lieve diminuzione degli infortuni, ciò non vale per quanto riguarda gli incidenti e i decessi nel mondo lavorativo femminile. Il tutto, peraltro, non tiene minimamente conto dello sconfortante numero di casi per malattie professionali: una realtà di cui si parla raramente, nonostante nel 2010 si sia verificato un incremento delle denunce del 22%, dalle 34.750 del 2009 alle 42.350 dell’anno successivo. E quel che più indigna l’ANMIL è l’inadeguata tutela prevista per le vittime del lavoro quando l’INAIL rendiconta un avanzo per il 2010 di 1,39 miliardi di euro.
Il Presidente nazionale dell’ANMIL Franco Bettoni ci tiene a sottolineare: “Non si può non tenere conto del fatto che la diminuzione dei casi registrata lo scorso anno è influenzata da un quadro dell’occupazione che, se sostanzialmente stabile nel numero di lavoratori occupati, è stato caratterizzato da un forte ricorso alla cassa integrazione e da un cospicuo aumento del lavoro a tempo parziale. Inoltre – invita a prendere atto Bettoni – il fatto che il calo riscontrato sia in buona parte frutto del minor numero di incidenti, anche mortali, registrati negli spostamenti casa-lavoro-casa, i cosiddetti infortuni in itinere, non è di poca importanza; infatti guardando i dati disaggregati ci preoccupa l’aumento dei decessi nel settore dei trasporti e nel lavoro femminile, nonché degli incidenti a lavoratori di età compresa tra i 50 ed i 64 anni e delle lavoratrici in generale. Se gli incidenti sul lavoro sono una conseguenza statisticamente prevedibile del lavoro il fatto che nel 2010 il numero di morti sia sceso per la prima volta sotto il numero di mille rappresenta un segnale positivo, ma non è ancora sufficiente. Per questo è necessario compiere uno sforzo aggiuntivo per rilanciare una nuova cultura della sicurezza che trovi nella prevenzione il suo punto qualificante”.
Per ricordare le vittime degli infortuni sul lavoro il 9 ottobre, l’ANMIL ha celebrato in tutta Italia la 61ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che nel 1998, su richiesta della Associazione, è stata istituzionalizzata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nella seconda domenica di ottobre.
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con i Patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Segretariato Sociale RAI con la Campagna di sensibilizzazione, la Giornata viene commemorata dall’ANMIL che, da quasi 70 anni, si occupa della tutela delle vittime del lavoro e raccoglie oltre 450.000 iscritti.
La Giornata raccoglie ogni anno, in tutta Italia, l’adesione di circa 100.000 persone che si mobilitano per affiancare le Sedi associative in tutte le province nelle manifestazioni organizzate sui territori per sottolineare il bisogno di un impegno più deciso e mirato, dal momento che il calo poco significativo del fenomeno dimostra che la sicurezza sui luoghi di lavoro non è ancora un valore condiviso da tutti.
FONTE: www.anmil.it
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/9/2011 il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 contenente il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Il decreto, che è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, riporta in un allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed abroga fra gli altri il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, ed il Decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono classificate nel nuovo regolamento in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
FONTE: www.puntosicuro.it
Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007 – 2013
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è stata ampliata la dotazione di risorse complessivamente disponibili fino a concorrenza di Euro 20.772.555,78 per il programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico”(FESR) 2007 – 2013.
Gli enti pubblici ammessi ai contributi sottoscrivono con il MiSE Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella GURI del decreto in commento, pena la decadenza dal contributo stesso, un disciplinare, che regola i rapporti giuridici e amministrativi relativi alla realizzazione degli interventi per i quali sono stati concessi i contributi previsti dall’avviso pubblico del 30 dicembre 2010.
Il disciplinare riporta l’individuazione degli interventi da realizzare e degli edifici cui asservire gli impianti e regola, in particolare, i seguenti aspetti:
a) modalità e tempi di realizzazione degli interventi;
b) eventuali prescrizioni tecniche;
c) proroghe dei termini di inizio e fine lavori e varianti di progetto;
d) gli impegni ed obblighi del beneficiario, con riferimento a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità;
e) l’impegno all’applicazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 relativa alla registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico secondo quanto già stabilito dalla deliberazione CIPE n. 143 del 2002;
f) le condizioni che possono determinare la revoca del contributo;
g) gli obblighi connessi al monitoraggio;
h) le modalità di trasmissione e rendicontazione delle spese sostenute;
i) le modalità di comunicazione delle informazioni dei risultati raggiunti.
La sottoscrizione dei disciplinari avverra’ presso la sede del Ministero dello sviluppo economico, via Molise 2, 00187 Roma; per la fissazione della data di sottoscrizione, le Amministrazioni ammesse ai contributi sono tenute a contattare il Dipartimento per l’energia – Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica – Divisione IX al recapito telefonico 06/47052028 o all’indirizzo di posta elettronica Certificata ene.eneree.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it
FONTE: www.ipsoa.it
Infortuni per professione: online una nuova banca dati INAIL
Una risorsa di grande importanza informativa e portata analitica per “fotografare” gli incidenti sul lavoro nell’ottica specifica delle professioni: è questo l’oggetto della nuova banca dati dell’INAIL attiva da oggi nella sezione STATISTICHE del portale dell’Istituto.
Per ogni sessione numerose variabili “di dettaglio”. Lo strumento si caratterizza per offrire una prospettiva particolarmente significativa attraverso la quale valutare il fenomeno infortunistico, consentendo di “dettagliare” la casistica relativa a ogni professione secondo le variabili del sesso, dell’età, della tipologia di infortunio, del territorio, della natura e sede della lesione. Ancora, di ogni specifica sessione visualizzata viene presa in considerazione la serie storica triennale dell’andamento infortunistico (dal 2007 al 2009) per gruppo di appartenenza e vengono forniti i link alle pagine dei siti degli enti che detengono ulteriori informazioni in merito.
Sartori: “Un’ulteriore chiave di lettura del fenomeno infortunistico”. “Con questo progetto, che ha l’obiettivo di condividere informazioni di fonte e natura varia per meglio fotografare il contesto in cui sono concretamente esercitate le professioni sul mercato del lavoro nazionale, l’INAIL può oggi offrire un’ulteriore chiave di lettura del fenomeno infortunistico”, afferma il presidente, Marco Fabio Sartori. “Un passo avanti che vede il proficuo utilizzo dei dati in possesso di diversi enti, quale attestazione di una p.a. sempre più proattiva e sinergica”.
Un “tassello” prezioso all’interno del Sip. Il database si colloca all’interno del Sip (il Sistema informativo sulle professioni) – frutto della condivisione delle informazioni relative ai requisiti delle professioni, al fabbisogno e all’andamento occupazionale messi a disposizione dal ministero del Lavoro, dall’Istat, dall’Isfol e da altri soggetti – e il cui ‘asse portante’ è rappresentato dalla Nomenclatura delle unità professionali (Nup) dell’Istat (rispetto alla quale l’Istituto ha ‘declinato’ il proprio mansionario attraverso procedimenti statistici). Per la prima volta, dunque, – grazie a questo strumento realizzato dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL (e il cui aggiornamento seguirà una cadenza annuale) – la professione diventa il punto focale privilegiato nell’analisi del fenomeno degli incidenti sul lavoro: una novità assoluta se si pensa che – nel modulo di denuncia – l’inserimento di questo dato non è obbligatorio.
Articolo tratto da www.inail.it
CLICCA QUI per consultare la banca dati
Un vademecum per il medico competente
Già diversi anni fa l’ Inail ha prodotto un manuale – tratto dalla esperienza professionale maturata dai medici del lavoro dell’Inail nella Pubblica Amministrazione – che può essere considerato uno strumento di lavoro per tutti coloro che svolgono l’attività di medico competente in questo particolare settore.
Il manuale, dal titolo “ Vademecum per il medico competente della Pubblica Amministrazione” è stato rivisitato in relazione all’emanazione del D ecreto legislativo 81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009.
In particolare la realizzazione di questo Vademecum per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria è un tentativo di offrire una guida per il medico competente della Pubblica Amministrazione che sia di ausilio alla costruzione ottimale di tutti quegli adempimenti necessari alla stesura del “documento di valutazione del rischio” ( DVR) che, come sappiamo, è il perno su cui ruota tutta la prevenzione.
In questo senso l’attività del medico competente presuppone una conoscenza adeguata delle diverse fasi della sorveglianza sanitaria e dei “compiti del medico del lavoro, che non sono limitati alla sola esecuzione delle visite mediche”.
Per questo vademecum di sorveglianza sanitaria si è ritenuto opportuno una suddivisione metodologica in 3 parti:
- una parte istruttoria;
- una parte tecnica;
- una parte organizzativa.
Parte istruttoria
La parte istruttoria comprende la raccolta delle informazioni, la valutazione delle stesse informazioni e la programmazione dell’intervento sanitario.
In particolare prevede tre specifiche attività:
-raccolta degli Input necessari al medico competente per definire la sua attività: “ci si riferisce alla raccolta dei dati aziendali di interesse sanitario (dati generali e tecnici dell’azienda; storia sanitaria aziendale; l’organigramma della risorsa umana, il censimento di macchine utilizzate, i dati sulle sostanze adoperate, la valutazione sui presidi igienico – ambientali e sanitari, i questionari sulla movimentazione manuale dei carichi e sugli addetti ai videoterminali, i monitoraggi ambientali e le eventuali ispezioni degli organi di vigilanza, il registro degli infortuni e delle malattie professionali)”;
-sopralluogo negli ambienti di lavoro: “il riferimento è alla modalità del sopralluogo e viene proposto un modello di relazione (art.25, comma1, lettera I, D.Lgs n.81/2008) mutuato da altra pubblicazione”;
-programma di sorveglianza sanitaria: in questo caso “si mette a disposizione un protocollo di accertamenti sanitari, aperto, con relativo programma di sorveglianza sanitaria che dovrà essere adattato alla situazione di specie”.
Per la raccolta dei dati di interesse sanitario si propone un modello di scheda “la cui compilazione presuppone la partecipazione di tutti gli operatori attivi previsti dal decreto legislativo D.Lgs n.81/2008 ed s.m.i.”. “Per tali motivi il medico competente illustra, preliminarmente alla consegna della scheda, le finalità dell’iniziativa e l’obbligo di fornire i dati richiesti. Successivamente alla compilazione del predetto documento, si passa alla visita degli ambienti di lavoro (sopralluogo) che il medico deve compiere, in base alla normativa, con frequenza che dipenderà sia dalla grandezza dell’azienda che dai rischi individuati. In seguito al sopralluogo e ai dati ottenuti, il medico potrà anche consigliare l’esecuzione di particolari indagini ambientali, per un ulteriore censimento dei rischi. A sostegno della raccolta dei dati e del sopralluogo può essere predisposta la raccolta di alcuni questionari, riguardanti gruppi omogenei di rischio. Nell’ambito del lavoro d’ufficio appaiono utili i questionari per gruppi di lavoratori esposti al rischio da videoterminali. Dopo la raccolta dei dati aziendali e il sopralluogo, il medico competente deve realizzare un programma di sorveglianza sanitaria da consegnare al datore di lavoro”.
Parte tecnica
La parte tecnico-operativa del documento si compone di numerosi adempimenti che sono:
- “l’effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici, con la compilazione delle cartelle sanitarie e di rischio; l’effettuazione di visite specialistiche (visite oculistiche, ortopediche, etc.), la prescrizione di esami integrativi;
- i giudizi di idoneità per il datore di lavoro;
- la relazione per il lavoratore con il giudizio di idoneità;
- comunicazione, in forma anonima e collettiva, al rappresentante dei lavoratori, delle risultanze della sorveglianza sanitaria;
- gli obblighi medico – legali (referto all’autorità giudiziaria, segnalazione all’organo di vigilanza territorialmente competente e all’Ispettorato del lavoro, certificato di malattia professionale); le comunicazioni al medico curante;
- la compilazione della relazione periodica relativa all’attività di sorveglianza sanitaria effettuata;
-la formazione/informazione”.
In particolare in questa fase è molto importante “il momento informativo dell’intervento sanitario, rappresentato dai giudizi di idoneità (per il datore di lavoro ed il lavoratore) e dai dati anonimi collettivi per il rappresentante dei lavoratori. Ai lavoratori, inoltre, il medico competente deve anche comunicare gli esiti degli accertamenti ed il loro stato di salute”.
Si ricorda che nei confronti del lavoratore è necessario, infine, “chiedere il consenso per l’effettuazione degli esami integrativi richiesti e finalizzati all’emissione del giudizio di idoneità”.
Nel documento, che vi invitiamo a visionare, si trovano indicazioni anche in relazione all’eventuale effettuazione di esami radiologici individuali o collettivi a titolo preventivo e/o medico-legale (Decreto Legislativo 230/1995).
Parte organizzativa
La parte organizzativa comprende:
- “la collaborazione con il datore di lavoro nell’organizzazione del pronto soccorso;
- la partecipazione alla riunione periodica annuale, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/2008 ed s.m.i”;
- “note per la partecipazione ai corsi di formazione e informazione art.25, 1 c., lett.a). del D.Lgs 81/2008 ed s.m.i.;
- tenuta dei registri per gli esposti ai diversi rischi evidenziati ed il registro delle prestazioni e rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale”.
Per concludere ricordiamo che il manuale contiene un modello di cartella sanitaria e di modulistica (visita medico competente e vista oculistica, giudizio di idoneità) che può essere utilizzata dal medico competente nell’espletamento della sua attività di sorveglianza sanitaria ben sapendo che “i requisiti minimi di cui all’ allegato 3A del D.Lgs 81/2008 sono in fase di ridefinizione” (Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria – Allegati 3A e 3B D.Lgs. 81/2008).
Il manuale riporta infine informazioni e/o documentazione in merito a:
- partecipazione all’organizzazione del Pronto Soccorso;
- riunione periodica;
- partecipazione a corsi di formazione e informazione;
- tenuta dei registri;
- rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale;
- indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro correlato.
FONTE: Inail, “ Vademecum per il medico competente della Pubblica Amministrazione”, Edizione 2011, curato da Maria Cristina Casale, Mario Gallo, Fernando Luisi e Adriano Ossicini, con aggiornamento a cura di Luciano Bindi, Marta Clemente, Antonella Miccio e Adriano Ossicini (formato PDF, 2.17 MB).
E’ sfruttamento del lavoro la non osservanza delle leggi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
La Legge di conversione che ha modificato il DL 13 agosto 2011, n. 138, ha introdotto al Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) alla Sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale), del Codice Penale, l’articolo 603-bis in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.
Il nuovo articolo, finalizzato alla repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni , in linea con l’art. 41 della Costituzione Italiana che fonda i principi fondamentali del lavoro nella libertà, la sicurezza e la dignità dell’uomo, identifica in modo inequivocabile, le cause imputabili alla condizione di sfruttamento del lavoratore qualora vengono a determinarsi una delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Nello specifico, i punti 3) e 4) amplificano in modo palese le responsabilità penali del datore di lavoro, destinatario dell’obbligo giuridico di garantire l’ incolumità dei propri dipendenti attraverso la prevenzione antinfortunistica. Ai fini della responsabilità del datore di lavoro in violazione delle norme antinfortunistiche, la giurisprudenza ha già chiarito che per l’addebito di colpa, non occorre la violazione di norme specifiche ai sensi del D.Lgs.81/08, ma semplicemente del disposto art. 2087 C.C. che dispone a carico all’imprenditore di adottare nell’esercizio delle imprese le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Cass. Penale sez. IV 04luglio2006 n. 32286). La violazione dell’art. 2087 c.c., che impone al D.L. di garantire un ambiente di lavoro sicuro, integra l’aggravante prevista dal punto 3) che definisce tale violazione al pari della condizione di sfruttamento dei lavoratori qualora si ravvisa la violazione della normativa in materia di sicurezza …… tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.
La responsabilità che si prefigura in questo tipo di violazione potrebbe coinvolgere la responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi e per gli effetti dell’ ormai noto D.Lgs. 231/01 s.m.i. che stabilisce che in caso di incidente sul lavoro, in violazione delle norme antinfortunistiche, costituisce reato perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 589 e 590 del c.p. con sanzioni interdittive nel caso di condanne. Il D. Lgs. 231 dell’ 8 giugno 2001 relativo alla Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica è significativo in quanto coinvolge nelle sanzioni il patrimonio delle aziende, intervenendo direttamente sugli interessi economici dei soci che vengono così direttamente coinvolti. Nello specifico i punti 1),2),3) e 4), qualora accertati potrebbero essere riconducibili all’art. 5 D.Lgs. 231/01 in quanto reati commessi nell’interesse e a vantaggio dell’azienda che dallo sfruttamento dei lavoratori ricava una indebita ricchezza. Il mancato apprestamento di un dispositivo di sicurezza idoneo a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori comporta l’omissione colposa da parte del datore di lavoro che contravvenendo all’obbligo di tutelare i propri lavoratori esponendosi alle sanzioni previste da all’art. 437 del c.p. e dell’art.451 c.p.
Le norme in materia antinfortunistica costituiscono un punto di forza per dimostrare l’assenza della colpa da parte del datore di lavoro qualora si verifichi un evento dannoso. In effetti, l’onere della prova nel dimostrare che è stato fatto tutto il possibile per evitare l’accadimento lesivo è in capo al datore di lavoro, che nel caso in cui, abbia applicato correttamente le norme specifiche, possiede una serie di elementi oggettivi per provare la sua imputabilità.
Ai fini delle responsabilità amministrative, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01, il reato non sussiste se l’ente o il Datore di Lavoro possono dimostrare che:
- L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ;
- Il reato è stato commesso eludendo i modelli di organizzazione e gestione;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei sistemi di sicurezza è stato affidato a un organismo individuato dall’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo a cui è stato affidato il compito di controllo del S.G.S.L.
L’inserimento del reato, che identifica lo sfruttamento del lavoro con la violazione delle normative antinfortunistiche, rende concreto il rischio delle sanzioni interdittive, che forse più delle sanzioni pecuniarie possono metter in crisi un’azienda.
Scritto da: arch. Antonio D’Avanzo
Manutenzione sicura in agricoltura: la nuova factsheet dell’EU-Osha
L’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato la nuova guida su “La manutenzione sicura in agricoltura – Una guida alla sicurezza e alla salute” (disponibile in lingua inglese) con la quale sono fornite informazioni sui fattori che maggiormente contribuiscono agli infortuni in occasione delle attività di manutenzione, sulle modalità per svolgere in sicurezza la manutenzione di macchine, attrezzature, impianti, sulle misure preventive e sulle buone prassi adottate nel settore agricolo.
L’Agenzia europea ha formulato una sintesi della nuova guida con la scheda informativa “Factsheet 99”.
Per approfondimenti vai al sito dell’EU-Osha












