Category Archives: sicurezza
Ancora pochi giorni per chiedere la riduzione del premio INAIL 2011
Entro il 28.02.2012 va effettuata la richiesta di riduzione del premio Inail 2012 per miglioramenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre gli obblighi di legge, avvenuti nell’arco dello scorso 2011. Ricordiamo che tale risparmio, secondo lo schema di seguito riportato, può raggiungere ben il 30%.
IMPORTANTE! Approvati i nuovi criteri per la formazione dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
“La cultura della sicurezza: non un costo…un investimento”, oggi si chiude il percorso formativo con la consegna degli attestati di partecipazione
Oggi,giovedì 27 ottobre 2011, a partire dalle ore 16:00, presso la sede dell’API Molise, Via Cavour 12/A Campobasso, si svolgerà l’Evento conclusivo del piano formativo “La cultura della sicurezza, non un costo … un investimento”, promosso dall’Associazione, condiviso con le Organizzazioni Sindacali Regionali CGIL, CISL e UIL e finanziato dal FAPI (Fondo Formazione PMI della CONFAPI), a valere sull’Avviso Fapi 02/2010.
Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Si celebra in tutta Europa, dal 24 al 28 ottobre 2011, la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro nel corso della quale sono previste conferenze, mostre e dibattiti tra organizzazioni, imprese sia grandi che piccole e operatori della sicurezza.
A conclusione della Campagna 2010-2011 sulla manutenzione sicura, promossa dall’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro, si svolgerà giovedì 27 ottobre 2011, a Napoli, la cerimonia di chiusura del concorso nazionale “Le buone pratiche sulla manutenzione sicura”.
Nel corso della cerimonia saranno premiate le soluzioni organizzative e procedurali, proposte da soggetti pubblici e privati, che abbiano esaltato, con modalità innovative, i valori della salute e sicurezza sul lavoro nel campo della manutenzione.
L’iniziativa è stata organizzata di concerto con: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Inail, Iss, Conferenza delle regioni e delle province autonome, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, Anmil.
Programma (formato .pdf 113,93 Kb)
FONTE:puntosicuro.it
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/9/2011 il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 contenente il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Il decreto, che è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, riporta in un allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed abroga fra gli altri il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, ed il Decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono classificate nel nuovo regolamento in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
FONTE: www.puntosicuro.it
Infortuni per professione: online una nuova banca dati INAIL
Una risorsa di grande importanza informativa e portata analitica per “fotografare” gli incidenti sul lavoro nell’ottica specifica delle professioni: è questo l’oggetto della nuova banca dati dell’INAIL attiva da oggi nella sezione STATISTICHE del portale dell’Istituto.
Per ogni sessione numerose variabili “di dettaglio”. Lo strumento si caratterizza per offrire una prospettiva particolarmente significativa attraverso la quale valutare il fenomeno infortunistico, consentendo di “dettagliare” la casistica relativa a ogni professione secondo le variabili del sesso, dell’età, della tipologia di infortunio, del territorio, della natura e sede della lesione. Ancora, di ogni specifica sessione visualizzata viene presa in considerazione la serie storica triennale dell’andamento infortunistico (dal 2007 al 2009) per gruppo di appartenenza e vengono forniti i link alle pagine dei siti degli enti che detengono ulteriori informazioni in merito.
Sartori: “Un’ulteriore chiave di lettura del fenomeno infortunistico”. “Con questo progetto, che ha l’obiettivo di condividere informazioni di fonte e natura varia per meglio fotografare il contesto in cui sono concretamente esercitate le professioni sul mercato del lavoro nazionale, l’INAIL può oggi offrire un’ulteriore chiave di lettura del fenomeno infortunistico”, afferma il presidente, Marco Fabio Sartori. “Un passo avanti che vede il proficuo utilizzo dei dati in possesso di diversi enti, quale attestazione di una p.a. sempre più proattiva e sinergica”.
Un “tassello” prezioso all’interno del Sip. Il database si colloca all’interno del Sip (il Sistema informativo sulle professioni) – frutto della condivisione delle informazioni relative ai requisiti delle professioni, al fabbisogno e all’andamento occupazionale messi a disposizione dal ministero del Lavoro, dall’Istat, dall’Isfol e da altri soggetti – e il cui ‘asse portante’ è rappresentato dalla Nomenclatura delle unità professionali (Nup) dell’Istat (rispetto alla quale l’Istituto ha ‘declinato’ il proprio mansionario attraverso procedimenti statistici). Per la prima volta, dunque, – grazie a questo strumento realizzato dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL (e il cui aggiornamento seguirà una cadenza annuale) – la professione diventa il punto focale privilegiato nell’analisi del fenomeno degli incidenti sul lavoro: una novità assoluta se si pensa che – nel modulo di denuncia – l’inserimento di questo dato non è obbligatorio.
Articolo tratto da www.inail.it
CLICCA QUI per consultare la banca dati
Un vademecum per il medico competente
Già diversi anni fa l’ Inail ha prodotto un manuale – tratto dalla esperienza professionale maturata dai medici del lavoro dell’Inail nella Pubblica Amministrazione – che può essere considerato uno strumento di lavoro per tutti coloro che svolgono l’attività di medico competente in questo particolare settore.
Il manuale, dal titolo “ Vademecum per il medico competente della Pubblica Amministrazione” è stato rivisitato in relazione all’emanazione del D ecreto legislativo 81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009.
In particolare la realizzazione di questo Vademecum per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria è un tentativo di offrire una guida per il medico competente della Pubblica Amministrazione che sia di ausilio alla costruzione ottimale di tutti quegli adempimenti necessari alla stesura del “documento di valutazione del rischio” ( DVR) che, come sappiamo, è il perno su cui ruota tutta la prevenzione.
In questo senso l’attività del medico competente presuppone una conoscenza adeguata delle diverse fasi della sorveglianza sanitaria e dei “compiti del medico del lavoro, che non sono limitati alla sola esecuzione delle visite mediche”.
Per questo vademecum di sorveglianza sanitaria si è ritenuto opportuno una suddivisione metodologica in 3 parti:
- una parte istruttoria;
- una parte tecnica;
- una parte organizzativa.
Parte istruttoria
La parte istruttoria comprende la raccolta delle informazioni, la valutazione delle stesse informazioni e la programmazione dell’intervento sanitario.
In particolare prevede tre specifiche attività:
-raccolta degli Input necessari al medico competente per definire la sua attività: “ci si riferisce alla raccolta dei dati aziendali di interesse sanitario (dati generali e tecnici dell’azienda; storia sanitaria aziendale; l’organigramma della risorsa umana, il censimento di macchine utilizzate, i dati sulle sostanze adoperate, la valutazione sui presidi igienico – ambientali e sanitari, i questionari sulla movimentazione manuale dei carichi e sugli addetti ai videoterminali, i monitoraggi ambientali e le eventuali ispezioni degli organi di vigilanza, il registro degli infortuni e delle malattie professionali)”;
-sopralluogo negli ambienti di lavoro: “il riferimento è alla modalità del sopralluogo e viene proposto un modello di relazione (art.25, comma1, lettera I, D.Lgs n.81/2008) mutuato da altra pubblicazione”;
-programma di sorveglianza sanitaria: in questo caso “si mette a disposizione un protocollo di accertamenti sanitari, aperto, con relativo programma di sorveglianza sanitaria che dovrà essere adattato alla situazione di specie”.
Per la raccolta dei dati di interesse sanitario si propone un modello di scheda “la cui compilazione presuppone la partecipazione di tutti gli operatori attivi previsti dal decreto legislativo D.Lgs n.81/2008 ed s.m.i.”. “Per tali motivi il medico competente illustra, preliminarmente alla consegna della scheda, le finalità dell’iniziativa e l’obbligo di fornire i dati richiesti. Successivamente alla compilazione del predetto documento, si passa alla visita degli ambienti di lavoro (sopralluogo) che il medico deve compiere, in base alla normativa, con frequenza che dipenderà sia dalla grandezza dell’azienda che dai rischi individuati. In seguito al sopralluogo e ai dati ottenuti, il medico potrà anche consigliare l’esecuzione di particolari indagini ambientali, per un ulteriore censimento dei rischi. A sostegno della raccolta dei dati e del sopralluogo può essere predisposta la raccolta di alcuni questionari, riguardanti gruppi omogenei di rischio. Nell’ambito del lavoro d’ufficio appaiono utili i questionari per gruppi di lavoratori esposti al rischio da videoterminali. Dopo la raccolta dei dati aziendali e il sopralluogo, il medico competente deve realizzare un programma di sorveglianza sanitaria da consegnare al datore di lavoro”.
Parte tecnica
La parte tecnico-operativa del documento si compone di numerosi adempimenti che sono:
- “l’effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici, con la compilazione delle cartelle sanitarie e di rischio; l’effettuazione di visite specialistiche (visite oculistiche, ortopediche, etc.), la prescrizione di esami integrativi;
- i giudizi di idoneità per il datore di lavoro;
- la relazione per il lavoratore con il giudizio di idoneità;
- comunicazione, in forma anonima e collettiva, al rappresentante dei lavoratori, delle risultanze della sorveglianza sanitaria;
- gli obblighi medico – legali (referto all’autorità giudiziaria, segnalazione all’organo di vigilanza territorialmente competente e all’Ispettorato del lavoro, certificato di malattia professionale); le comunicazioni al medico curante;
- la compilazione della relazione periodica relativa all’attività di sorveglianza sanitaria effettuata;
-la formazione/informazione”.
In particolare in questa fase è molto importante “il momento informativo dell’intervento sanitario, rappresentato dai giudizi di idoneità (per il datore di lavoro ed il lavoratore) e dai dati anonimi collettivi per il rappresentante dei lavoratori. Ai lavoratori, inoltre, il medico competente deve anche comunicare gli esiti degli accertamenti ed il loro stato di salute”.
Si ricorda che nei confronti del lavoratore è necessario, infine, “chiedere il consenso per l’effettuazione degli esami integrativi richiesti e finalizzati all’emissione del giudizio di idoneità”.
Nel documento, che vi invitiamo a visionare, si trovano indicazioni anche in relazione all’eventuale effettuazione di esami radiologici individuali o collettivi a titolo preventivo e/o medico-legale (Decreto Legislativo 230/1995).
Parte organizzativa
La parte organizzativa comprende:
- “la collaborazione con il datore di lavoro nell’organizzazione del pronto soccorso;
- la partecipazione alla riunione periodica annuale, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/2008 ed s.m.i”;
- “note per la partecipazione ai corsi di formazione e informazione art.25, 1 c., lett.a). del D.Lgs 81/2008 ed s.m.i.;
- tenuta dei registri per gli esposti ai diversi rischi evidenziati ed il registro delle prestazioni e rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale”.
Per concludere ricordiamo che il manuale contiene un modello di cartella sanitaria e di modulistica (visita medico competente e vista oculistica, giudizio di idoneità) che può essere utilizzata dal medico competente nell’espletamento della sua attività di sorveglianza sanitaria ben sapendo che “i requisiti minimi di cui all’ allegato 3A del D.Lgs 81/2008 sono in fase di ridefinizione” (Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria – Allegati 3A e 3B D.Lgs. 81/2008).
Il manuale riporta infine informazioni e/o documentazione in merito a:
- partecipazione all’organizzazione del Pronto Soccorso;
- riunione periodica;
- partecipazione a corsi di formazione e informazione;
- tenuta dei registri;
- rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale;
- indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro correlato.
FONTE: Inail, “ Vademecum per il medico competente della Pubblica Amministrazione”, Edizione 2011, curato da Maria Cristina Casale, Mario Gallo, Fernando Luisi e Adriano Ossicini, con aggiornamento a cura di Luciano Bindi, Marta Clemente, Antonella Miccio e Adriano Ossicini (formato PDF, 2.17 MB).
E’ sfruttamento del lavoro la non osservanza delle leggi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
La Legge di conversione che ha modificato il DL 13 agosto 2011, n. 138, ha introdotto al Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) alla Sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale), del Codice Penale, l’articolo 603-bis in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.
Il nuovo articolo, finalizzato alla repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni , in linea con l’art. 41 della Costituzione Italiana che fonda i principi fondamentali del lavoro nella libertà, la sicurezza e la dignità dell’uomo, identifica in modo inequivocabile, le cause imputabili alla condizione di sfruttamento del lavoratore qualora vengono a determinarsi una delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Nello specifico, i punti 3) e 4) amplificano in modo palese le responsabilità penali del datore di lavoro, destinatario dell’obbligo giuridico di garantire l’ incolumità dei propri dipendenti attraverso la prevenzione antinfortunistica. Ai fini della responsabilità del datore di lavoro in violazione delle norme antinfortunistiche, la giurisprudenza ha già chiarito che per l’addebito di colpa, non occorre la violazione di norme specifiche ai sensi del D.Lgs.81/08, ma semplicemente del disposto art. 2087 C.C. che dispone a carico all’imprenditore di adottare nell’esercizio delle imprese le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Cass. Penale sez. IV 04luglio2006 n. 32286). La violazione dell’art. 2087 c.c., che impone al D.L. di garantire un ambiente di lavoro sicuro, integra l’aggravante prevista dal punto 3) che definisce tale violazione al pari della condizione di sfruttamento dei lavoratori qualora si ravvisa la violazione della normativa in materia di sicurezza …… tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.
La responsabilità che si prefigura in questo tipo di violazione potrebbe coinvolgere la responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi e per gli effetti dell’ ormai noto D.Lgs. 231/01 s.m.i. che stabilisce che in caso di incidente sul lavoro, in violazione delle norme antinfortunistiche, costituisce reato perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 589 e 590 del c.p. con sanzioni interdittive nel caso di condanne. Il D. Lgs. 231 dell’ 8 giugno 2001 relativo alla Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica è significativo in quanto coinvolge nelle sanzioni il patrimonio delle aziende, intervenendo direttamente sugli interessi economici dei soci che vengono così direttamente coinvolti. Nello specifico i punti 1),2),3) e 4), qualora accertati potrebbero essere riconducibili all’art. 5 D.Lgs. 231/01 in quanto reati commessi nell’interesse e a vantaggio dell’azienda che dallo sfruttamento dei lavoratori ricava una indebita ricchezza. Il mancato apprestamento di un dispositivo di sicurezza idoneo a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori comporta l’omissione colposa da parte del datore di lavoro che contravvenendo all’obbligo di tutelare i propri lavoratori esponendosi alle sanzioni previste da all’art. 437 del c.p. e dell’art.451 c.p.
Le norme in materia antinfortunistica costituiscono un punto di forza per dimostrare l’assenza della colpa da parte del datore di lavoro qualora si verifichi un evento dannoso. In effetti, l’onere della prova nel dimostrare che è stato fatto tutto il possibile per evitare l’accadimento lesivo è in capo al datore di lavoro, che nel caso in cui, abbia applicato correttamente le norme specifiche, possiede una serie di elementi oggettivi per provare la sua imputabilità.
Ai fini delle responsabilità amministrative, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01, il reato non sussiste se l’ente o il Datore di Lavoro possono dimostrare che:
- L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ;
- Il reato è stato commesso eludendo i modelli di organizzazione e gestione;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei sistemi di sicurezza è stato affidato a un organismo individuato dall’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo a cui è stato affidato il compito di controllo del S.G.S.L.
L’inserimento del reato, che identifica lo sfruttamento del lavoro con la violazione delle normative antinfortunistiche, rende concreto il rischio delle sanzioni interdittive, che forse più delle sanzioni pecuniarie possono metter in crisi un’azienda.
Scritto da: arch. Antonio D’Avanzo
Manutenzione sicura in agricoltura: la nuova factsheet dell’EU-Osha
L’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato la nuova guida su “La manutenzione sicura in agricoltura – Una guida alla sicurezza e alla salute” (disponibile in lingua inglese) con la quale sono fornite informazioni sui fattori che maggiormente contribuiscono agli infortuni in occasione delle attività di manutenzione, sulle modalità per svolgere in sicurezza la manutenzione di macchine, attrezzature, impianti, sulle misure preventive e sulle buone prassi adottate nel settore agricolo.
L’Agenzia europea ha formulato una sintesi della nuova guida con la scheda informativa “Factsheet 99”.
Per approfondimenti vai al sito dell’EU-Osha
INAIL: nel primo semestre 2011 incidenti sul lavoro in calo del 4%
Flessione del 4% degli infortuni sul lavoro in Italia nel primo semestre 2011 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (quando il calo era stato sensibilmente inferiore e pari al -1,9%). I dati – per quanto ancora provvisori – segnano, infatti, una riduzione di circa 16mila casi (da circa 388mila a 372mila). Restano quasi immutati, invece, gli episodi mortali: 428 vittime rispetto alle 431 del primo semestre 2010 (-0,7%), anno in cui – con una contrazione record – si è scesi per la prima volta dal dopoguerra sotto la soglia dei 1000 morti.
Sartori: “La riforma del Welfare continua a dare i suoi frutti”. “Non mi piace cantare vittoria, soprattutto in un momento come questo quando la mente corre veloce alle recenti tragedie sul lavoro che hanno colpito diverse famiglie cambiando per sempre e in modo violento la loro vita, e per questo voglio testimoniare la mia vicinanza personale e quella dell’Istituto a tutti i famigliari delle vittime sul lavoro e ai tanti infortunati”, commenta il presidente dell’INAIL, Marco Fabio Sartori. “Quanto ai dati nello specifico, va evidenziato che quel cammino di riforma del sistema che abbiamo iniziato ormai diversi anni fa insieme a tutti gli attori del sistema Welfare continua a dare risultati. Se, infatti, ogni singolo incidente è sempre un dramma per il lavoratore che lo vive e per la sua famiglia, non possiamo non sottolineare che i dati riferiti agli infortuni nel primo semestre 2011 – con tutta la prudenza statistica del caso – testimoniano una sempre crescente attenzione sia da parte dei lavoratori che dei datori di lavoro alla tematica della sicurezza”.
Flessione più pronunciata nell’industria. L’analisi delle varie attività economiche evidenzia riduzioni diffuse, ma di diversa intensità: il calo degli infortuni è più pronunciato nell’industria (-5,6%) rispetto ai servizi (-3,2%) e all’agricoltura (-2,6%). Da sottolineare, peraltro, è che per tutti i rami di attività l’Istat registra un lieve aumento occupazionale (compreso tra +0,2% e +0,4%). Positivo il dato delle costruzioni (-5,8%), anche se condizionato dalla crisi occupazionale del settore (-4,3%). Per i casi mortali si è registrata una sostanziale stabilità dei dati, con un aumento o una diminuzione di poche unità nei diversi rami di attività.
Situazione generalizzata sul territorio. Sul piano territoriale il calo risulta generalizzato: nel Mezzogiorno e nel Centro (rispettivamente -5,7% e -4,4% per gli incidenti in complesso) i lavoratori italiani si sono infortunati meno rispetto al Nord (-3,3%). Quest’ultimo si segnala, tuttavia, per un aumento occupazionale dello 0,6%, che al Sud si ferma solo al +0,2%, contro il decremento registrato nel Centro dello 0,6%. I casi mortali calano sensibilmente nel Mezzogiorno (25 decessi in meno, pari a -15,9%), restano sostanzialmente invariati al Centro (due casi in meno, pari a -2,4%), mentre aumentano nel Nord (+24 vittime, +12,6%).
“Una prevenzione ancora più mirata”. “Alla luce di questi risultati – ma anche, e soprattutto, degli incidenti che purtroppo continuano a verificarsi – vogliamo puntare a una diffusione sempre più capillare e mirata delle azioni di prevenzione. Dieci anni di progressi non bastano: è urgente un ulteriore salto di qualità”, afferma, ancora, Sartori. “Un passaggio chiave sul quale l’Istituto lavora senza sosta e che vuole raggiungere grazie a una nuova politica della prevenzione che stiamo mettendo in campo in maniera strettamente coordinata con le direzioni regionali, continuando a puntare a un solo obiettivo: quello degli infortuni zero”.
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